Statuto dell’Associazione Culturale
“TUNING CLUB ITALIANO”
Articolo 1 – Costituzione e sede.
E’ costituita l’Associazione culturale denominata “TUNING CLUB ITALIANO” con sede a Roma in Via Salluzzo n. 36. A cura del Consiglio Direttivo e per il migliore assolvimento dei propri compiti e della sua attività potranno essere istituite ovunque altre sedi e rappresentanze sia in Italia che all’estero.
Articolo 2 – Carattere dell’associazione
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché nell’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari.
Articolo 3 – Scopo sociale
L’Associazione ha quale scopo la promozione di attività culturali in Italia ed all’estero, favorendo lo sviluppo tra i Soci e tra i cittadini democratici di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibile.
La stessa potrà creare siti internet ed un proprio logo al fine di avere una maggiore visibilità; potrà inoltre, locare mobili ed immobili purché in sintonia con l’oggetto sociale. L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione svolgerà le seguenti attività:
1. promuovere l’interesse per il “Tuning” ed incentivarne la diffusione in tutto il territorio nazionale;
2. promuovere ed organizzare manifestazioni sportive relative al “Tuning” in tutte le sue forme;
3. riunire i possessori di autovetture elaborate (in qualsiasi loro forma) per condividere in maniera sana la passione per il “Tuning”;
4. diffondere informazioni sul “Tuning”, fornire sostegno e tutela a chi si avvicina al mondo dell’auto elaborata e a chi ne fa già parte;
5. patrocinare ed organizzare manifestazioni, raduni, incontri sociali e studi inerenti il mondo del “Tuning” e dell’elaborazione automobilistica e comunque attinenti agli altri scopi sopra citati;
6. sensibilizzare gli associati all’attenzione stradale ed al rispetto delle norme del codice della strada, nel rispetto e salvaguardando l’incolumità propria ed altrui.
Articolo 4 – Durata
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2020, salvo espresso voto da parte dell’Assemblea per la proroga di detto termine.
Articolo 5 – I soci.
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche, persone giuridiche ed enti che, possedendo i necessari requisiti morali, ne accettino lo statuto e si propongano di collaborare per il raggiungimento dei fini istituzionali.
I soci si distinguono in:
a) – Soci Fondatori
b) – Soci Ordinari
c) – Soci Sostenitori, Onorari e Benemeriti.
Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo.
Inoltre possono essere nominati Soci Fondatori persone che abbiano acquistato essenziali ed eccezionali meriti contribuendo a sviluppare i fini e le manifestazioni dell’Associazione.
Tale qualifica è concessa dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei necessari requisiti culturali e morali, ed essendo proposti da un Socio Fondatore ne facciano richiesta in qualsiasi forma e la cui richiesta venga accettata dal Consiglio Direttivo il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà ammetterli o meno.
Sono soci Sostenitori, Onorari e Benemeriti le persone o enti che abbiano acquistato particolari meriti contribuendo concretamente a sviluppare i fini e le manifestazioni dell’Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere .
Le dimissioni del Socio, da darsi con preavviso di almeno tre mesi, potranno essere accolte dal Consiglio Direttivo solo dopo che il Socio dimissionario abbia contribuito, per la parte di propria competenza, all’adempimento di tutti gli impegni assunti dall’Associazione prima delle dimissioni stesse e che richiedano la partecipazione del Socio dimissionario medesimo.
La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell’anno;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci;
- per ritardato pagamento dei contributi.
Articolo 6 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
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– L’Assemblea dei soci;
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– Il Consiglio Direttivo;
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– Il Presidente del Consiglio Direttivo
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– Il Vice Presidente;
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– Il Segretario;
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– Il Tesoriere
Articolo 7 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo coadiuvato da un segretario da esso designato di volta in volta.
Il segretario può essere anche un non socio.
L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e delibera sulle seguenti materie:
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– discussione ed approvazione annuale della relazione finanziaria, economica ed amministrativa;
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– elezione del Consiglio Direttivo;
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– tutti gli altri oggetti relativi alla gestione dell’Associazione che non implichino modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e che il Consiglio Direttivo ritenga di dover sottoporre al giudizio dell’Assemblea.
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– delibera su eventuali richieste di affidamento o aperture di credito presso gli Istituti di credito delegando il Presidente del Consiglio Direttivo per l’eventuale perfezionamento della richiesta.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta lo stesso Consiglio Direttivo o almeno 3/5 dei soci per deliberare esclusivamente sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria è di quella Straordinaria è inviato a mezzo posta cartacea, mail, telefax, o qualsiasi altro mezzo del quale si possa dare prova di avvenuto ricevimento, a ciascun socio almeno sette giorni prima della data in cui è convocata l’Assemblea.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita per deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Ad ogni socio spetta un solo voto ed egli può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro qualsiasi socio, anche se membro del Consiglio Direttivo, con delega scritta.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, scelti tra i soci, e viene eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:
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– nomina nel suo seno il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell’Associazione;
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– nomina eventualmente il Vice-Presidente, uno o più Vice-Presidenti onorari, un Comitato d’Onore.
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– nomina i soci sostenitori, onorari e benemeriti, nonché i soci fondatori;
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– delibera sull’impostazione ed approva i programmi artistici ed economici ed organizzativi dell’Associazione;
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– delibera sulla partecipazione dell’Associazione ad iniziative di provenienza esterna in qualsiasi forma;
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– bandisce eventuali concorsi ed istituisce premi a carattere nazionale ed internazionale;
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– stabilisce le varie forme di collaborazione con i diversi organismi culturali, enti nazionali ed internazionali;
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– emana gli eventuali regolamenti necessari alla realizzazione delle varie iniziative prese dall’Associazione;
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– valuta i requisiti degli aspiranti soci ordinari e ne accoglie o respinge le relative domande;
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– determina la quota sociale annua a carico di ciascun socio ordinario;
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– radia, a suo insindacabile giudizio, quei soci che con il loro comportamento screditano l’Associazione od ostacolano il raggiungimento degli scopi sociali;
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– delibera su ogni oggetto inerente all’attività artistica ed organizzativa nonché alla gestione economica dell’Associazione che non sia di competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla sostituzione di quei membri del Consiglio medesimo che per qualsiasi causa venissero a cessare dalle loro funzioni:
i componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, scadendo dal mandato contemporaneamente agli eletti dall’Assemblea. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; nel caso di numero pari prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.
Articolo 9– Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente il quale ha i poteri per la gestione ordinaria della Associazione, con facoltà per tanto a titolo esemplificativo e non tassativo, di riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all’associazione da Privati, da Società, da Istituti Bancari e di Credito, da Enti Privati, da Enti Pubblici, e in particolare da qualsivoglia Amministrazione Statale, Regionale, Provinciale e Comunale, firmando e sottoscrivendo liberatorie quietanze, di aprire e chiudere conti correnti bancari o postali e di trarre assegni sugli stessi, eventualmente anche allo scoperto, nei limiti comunque dei fidi o aperture di credito concessi all’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Il Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a)- eventuale contributo iniziale “una tantum” da parte di ciascun socio ordinario fissato dal Consiglio Direttivo;
b)- eventuale quota associativa annuale, da parte di ciascun socio, fissato dal Consiglio Direttivo;
c)- sovvenzioni private e pubbliche, elargizioni e donazioni, contributi straordinari dei soci;
d)- beni patrimoniali acquisiti con attività dell’Associazione da destinarsi sempre al perseguimento dei suoi fini.
e)- da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
Articolo 11 – Lo scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per i motivi previsti dal codice civile ed in qualsiasi momento e per qualsiasi causa. In questo caso il Presidente convocherà l’Assemblea Straordinaria per deliberare sullo scioglimento stesso, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. L’Assemblea provvederà anche a nominare un liquidatore, che potrà anche essere scelto fra i soci, stabilendo le modalità della liquidazione nonché i poteri attribuiti al liquidatore stesso. Curerà infine che i beni statutari costituenti il patrimonio associativo conservino la originaria destinazione statutaria.
Articolo 12 – Le modifiche statutarie
Il Presidente resta autorizzato ad apportare al presente statuto le modificazioni eventualmente richieste dalle autorità competenti.
Articolo 13 – norme generali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dell’Assemblea dei Soci appositamente convocata.
Articolo 14 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile.

